Scrutinio assembleare

Lo scrutinio assembleare è la fase in cui i voti espressi su una delibera vengono contati e verificati, prima che il presidente ne proclami l'esito. È il passaggio che trasforma le singole preferenze in un risultato valido, e lo statuto ne stabilisce la forma: palese o segreta.

Cosa significa "scrutinio assembleare"

Lo scrutinio è il conteggio dei voti espressi su una singola delibera: quanti favorevoli, quanti contrari, quante astensioni, e se il risultato raggiunge la maggioranza richiesta. Va tenuto distinto dalla votazione in sé: la votazione è il momento in cui ciascun avente diritto esprime la propria preferenza, lo scrutinio è l'operazione che segue e che porta a un esito verificabile.

Il termine si usa sia per le assemblee societarie (S.p.A., S.r.l., cooperative) sia per quelle associative: cambia la forma giuridica dell'ente, non la logica dello scrutinio.

Le fasi dello scrutinio

In un'assemblea lo scrutinio segue di norma questo ordine: apertura della votazione su un punto specifico dell'ordine del giorno, raccolta dei voti (per alzata di mano, scheda o sistema elettronico), conteggio e verifica che il numero dei voti espressi non superi quello degli aventi diritto presenti, proclamazione del risultato da parte del presidente. Il tutto viene poi registrato nel verbale, insieme al quorum raggiunto: i dettagli su cosa deve contenere sono nella guida sul verbale di assemblea con voto elettronico.

Scrutinio palese e scrutinio segreto

Il modo in cui si conta cambia a seconda della forma di voto scelta per quel punto dell'ordine del giorno. Nello scrutinio palese chi conta i voti (il presidente, uno scrutatore, o direttamente il sistema elettronico) può abbinare ogni voto a chi lo ha espresso, oltre a tenere il totale. Nello scrutinio segreto quel collegamento non deve mai comparire da nessuna parte, nemmeno durante il conteggio: resta visibile solo l'esito finale. È la ragione per cui, quando lo statuto richiede il segreto, un conteggio manuale con schede numerate o riconoscibili è un rischio, mentre un sistema che separa identità e contenuto del voto fin dall'origine lo evita. Cos'è il voto segreto e quando lo statuto lo prevede è spiegato nella guida dedicata al voto segreto.

Come cambia con il voto elettronico

Con un sistema di voto elettronico lo scrutinio non è più un'operazione manuale separata dalla votazione: il conteggio avviene mentre i partecipanti votano, e il risultato è pronto appena la votazione si chiude, senza che nessuno debba sfogliare schede o ricontare a mano. Perché sia affidabile, un sistema deve comunque garantire gli stessi requisiti di uno scrutinio in presenza: identificazione certa del votante, segretezza quando prevista, immodificabilità del voto già espresso e tracciabilità delle operazioni. Chi vuole vedere nel dettaglio come funziona questo passaggio con un sistema elettronico può leggere la guida su come funziona lo scrutinio elettronico in assemblea.

Uno scrutinio irregolare, oltre a rallentare l'assemblea, espone la delibera al rischio di impugnazione: l'art. 2377 c.c. la ammette entro novanta giorni dalla deliberazione, da parte di soci assenti, dissenzienti o astenuti. È uno dei motivi per cui federazioni sportive, ordini professionali e associazioni che gestiscono elezioni con molti aventi diritto preferiscono un conteggio che non dipenda da una verifica manuale.