Voto segreto

Il voto segreto è la modalità di votazione in cui il legame tra il votante e la scelta espressa non è visibile a nessuno, nemmeno a chi presiede l'assemblea. È lo statuto a stabilire quando usarlo, e la distinzione dal voto palese conta soprattutto quando l'assemblea elegge cariche o giudica persone.

Cosa significa "voto segreto"

Il voto segreto in assemblea è la modalità in cui la preferenza espressa da ciascun votante non è riconducibile a lui, nemmeno da chi conta i voti. Non va confuso con il voto anonimo in senso stretto: chi partecipa viene comunque identificato per verificare che abbia diritto di voto e per calcolare il quorum, ma quell'identificazione resta separata da come ha votato.

Nei regolamenti assembleari il termine tecnico più usato è "scrutinio segreto": nella pratica le due espressioni indicano la stessa cosa.

Quando lo statuto prevede il voto segreto

Non esiste una regola identica per ogni ente: è lo statuto, insieme al regolamento assembleare, a stabilire in quali casi il voto deve essere segreto invece che palese. Nella prassi più diffusa il voto segreto entra in gioco soprattutto per l'elezione delle cariche sociali e per le delibere che riguardano un giudizio su singole persone, mentre le decisioni ordinarie si votano più spesso a scrutinio palese. Capita spesso, ad esempio, nel rinnovo del consiglio direttivo di un'associazione o nell'elezione degli organi di una cooperativa.

Chi organizza l'assemblea deve verificare cosa prevede il proprio statuto prima di scegliere la modalità per ogni punto all'ordine del giorno: una votazione condotta in forma palese quando lo statuto richiedeva la segretezza espone la delibera al rischio di impugnazione, che l'art. 2377 c.c. ammette entro novanta giorni dalla deliberazione da parte di soci assenti, dissenzienti o astenuti.

Voto segreto e voto palese: la differenza

Nel voto palese la scelta di ciascun partecipante è visibile a tutti, in genere per alzata di mano o appello nominale: è più rapido, ma espone il votante a condizionamenti quando il tema è delicato. Nel voto segreto quella visibilità scompare e restano solo i numeri finali. In un'assemblea con voto elettronico la differenza si traduce in cosa il sistema mostra a chi presiede: in una votazione palese può mostrare chi ha votato cosa, in una segreta solo l'esito aggregato (le due modalità sono comunque distinte nel glossario completo).

Come si garantisce la segretezza nel voto elettronico

Un sistema di voto elettronico assembleare deve garantire, oltre alla segretezza quando prevista, anche l'identificazione certa del votante, l'immodificabilità del voto espresso e la tracciabilità delle operazioni: sono i requisiti ricorrenti su cui si valuta la conformità di una piattaforma di voto, principi che tornano in tutte le discipline di settore più che l'obbligo di una singola norma.

Il modo in cui un sistema elettronico tiene insieme identificazione e segretezza è tenerle separate: l'accesso alla votazione viene verificato contro l'elenco degli aventi diritto, ma quella verifica resta indipendente da come il singolo voto viene registrato. Per gli enti del Terzo Settore, ad esempio, l'art. 24 del Codice del Terzo Settore, come modificato dalla Legge 104/2024, ammette il voto elettronico proprio a condizione che sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota: identificazione e segretezza convivono, non si escludono a vicenda.

Con Votix, l'elenco degli aventi diritto e il contenuto dei voti restano su due livelli separati: quando una delibera richiede voto segreto, chi presiede vede chi ha votato, non cosa ha votato.