A
Art. 106 Decreto Cura Italia
Deroga introdotta nel 2020 che consente a qualunque ente di svolgere assemblee da remoto anche senza previsione statutaria. È una misura emergenziale prorogata più volte. La scadenza attuale è il 30 settembre 2026: dopo quella data, chi non ha aggiornato lo statuto dovrà tornare al voto in presenza. Approfondimento nella pagina conformità.
Art. 2370 c.c.
Codice Civile, società per azioni. Il comma 4 consente il voto per corrispondenza o con mezzi di telecomunicazione, se previsto dallo statuto. È una delle tre basi giuridiche principali del voto elettronico in Italia.
Art. 2479 c.c.
Codice Civile, società a responsabilità limitata. Il comma 3 ammette decisioni dei soci tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Non menziona esplicitamente mezzi telematici, ma la prassi consolidata li include.
Art. 2538 c.c.
Codice Civile, società cooperative. Il comma 6 consente il voto per corrispondenza o con mezzi di telecomunicazione, se previsto dall'atto costitutivo. Norma rilevante per il mondo cooperativo e mutualistico.
Assemblea ordinaria
Assemblea che delibera su materie di ordinaria amministrazione: approvazione del bilancio, nomina degli organi, altre decisioni ricorrenti. I quorum richiesti sono meno stringenti rispetto alla straordinaria e lo statuto li definisce in dettaglio.
Assemblea straordinaria
Assemblea chiamata a deliberare su materie di particolare rilevanza: modifiche statutarie, operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni), scioglimento dell'ente. Richiede quorum qualificati e, nelle S.p.A., il verbale notarile.
Assemblea totalitaria
Assemblea valida anche senza regolare convocazione, a condizione che siano presenti o rappresentati tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori e revisori in carica. Utile nei casi di urgenza o per enti di piccole dimensioni.
Astensione
Dichiarazione formale con cui un avente diritto presente sceglie di non esprimere voto favorevole né contrario. Si computa nel quorum costitutivo (l'astenuto risulta comunque presente) ma non in quello deliberativo (non concorre al calcolo della maggioranza). La distinzione è importante quando si verifica l'approvazione di una delibera.
Avente diritto al voto
Soggetto che, in base allo statuto e ai regolamenti interni, è legittimato a esprimere voto in assemblea. Può essere un socio diretto, un delegato di società affiliate (come nelle federazioni sportive) o un rappresentante eletto secondo criteri statutari.
C
Convocazione
Atto formale con cui l'organo amministrativo (o altro soggetto legittimato) chiama l'assemblea a riunirsi. Deve indicare data, luogo, ordine del giorno e, nel caso di voto elettronico, le modalità di partecipazione e voto. I termini di preavviso sono fissati dalla legge o dallo statuto.
D
Delega assembleare
Atto con cui un avente diritto autorizza un altro soggetto a partecipare e votare per suo conto. Lo statuto può porre limiti sul numero di deleghe accumulabili da una singola persona, sulla forma (scritta, digitale) e sulle categorie di deleganti ammesse.
M
Maggioranza qualificata
Soglia di approvazione più alta rispetto alla maggioranza semplice, richiesta per deliberazioni particolarmente rilevanti. Le percentuali comuni sono i due terzi, i tre quarti, il 75% o il 90% degli aventi diritto presenti o degli aventi diritto complessivi, a seconda dello statuto.
Maggioranza semplice
Soglia minima per approvare una delibera ordinaria: i voti favorevoli devono essere più dei contrari. Le astensioni non concorrono al calcolo. È la regola di default in assenza di previsioni statutarie diverse.
O
Obbligo CONI
Previsione dello Statuto CONI e dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali che impone il voto elettronico o telematico nelle assemblee elettive delle federazioni sportive nazionali con oltre 400 aventi diritto al voto. Non è una facoltà: è un requisito. Approfondimento nell'articolo dedicato.
Ordine del giorno
Elenco tassativo degli argomenti su cui l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare. L'assemblea non può validamente votare su materie non iscritte all'ordine del giorno, salvo il caso dell'assemblea totalitaria.
P
Presidente dell'assemblea
Soggetto che presiede i lavori. Verifica la regolare costituzione dell'assemblea, regola il dibattito, accerta l'identità dei partecipanti, apre e chiude le votazioni, proclama gli esiti. Nelle assemblee ordinarie è spesso il presidente dell'ente; nelle elettive può essere nominato ad hoc.
Q
Quorum costitutivo
Numero minimo di aventi diritto richiesto perché l'assemblea sia validamente costituita. Gli statuti distinguono quasi sempre tra prima convocazione (quorum più alto) e seconda convocazione (quorum più basso o inesistente). Si calcola al momento dell'apertura e, per le assemblee lunghe, può essere riverificato prima di ogni singola votazione.
Quorum deliberativo
Numero minimo di voti favorevoli richiesto perché una specifica delibera si intenda approvata. È un concetto distinto dal quorum costitutivo: si può avere un'assemblea validamente costituita e una singola delibera respinta perché non raggiunge il quorum deliberativo.
S
Scheda bianca
Scheda consegnata senza alcun segno di voto. A seconda del regolamento assembleare, viene conteggiata come astensione o come scheda non valida. Nei sistemi elettronici, l'equivalente è il voto espresso come "non esprimo preferenza".
Scheda nulla
Scheda con segni non interpretabili, segni di riconoscimento del votante o preferenze in numero superiore al consentito. Non concorre al calcolo delle maggioranze. Nei sistemi cartacei è una delle principali fonti di contestazione; nei sistemi elettronici la possibilità di produrre schede nulle è quasi eliminata dalla logica di validazione.
Scrutatore
Soggetto nominato dall'assemblea per assistere alle operazioni di voto e conteggio. Nei sistemi cartacei, lo scrutatore conta fisicamente le schede. Nei sistemi elettronici, la funzione diventa di controllo e testimonianza: verifica il buon funzionamento del sistema e la coerenza dei risultati finali, ma non esegue conteggi manuali.
Scrutinio palese
Modalità di voto in cui la preferenza espressa è visibile a tutti i presenti. Le forme classiche sono l'alzata di mano e l'appello nominale. È più veloce dello scrutinio segreto ma inadatto a materie sensibili o a elezioni.
Scrutinio segreto
Modalità di voto in cui la preferenza espressa non è riconducibile al singolo votante. Obbligatorio per le elezioni e per le delibere sulla responsabilità degli organi. Nei sistemi elettronici, la segretezza è garantita dalla separazione tra identità del votante e contenuto del voto a livello di database.
Segretario dell'assemblea
Soggetto che redige il verbale, sotto la direzione del presidente. Può essere un socio, un dipendente dell'ente o, quando lo richiede la legge, un notaio. Nei sistemi elettronici il verbale è in parte automatico: il segretario lo integra con il resoconto del dibattito.
T
Terzo Settore
Insieme di associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato e altri enti iscritti al RUNTS, disciplinati dal D.Lgs. 117/2017. Dal 3 agosto 2024, con la Legge 104/2024, gli enti del Terzo Settore possono svolgere assemblee e votare elettronicamente senza dover modificare lo statuto.
Tracciabilità
Capacità del sistema di registrare ogni operazione con timestamp precisi e log verificabili, preservando allo stesso tempo la segretezza del contenuto del voto. È uno dei quattro requisiti tecnici su cui si valuta la conformità di un sistema di voto elettronico.
V
Verbale assembleare
Documento che attesta lo svolgimento dell'assemblea: data, luogo, presenti, quorum, ordine del giorno, interventi, votazioni ed esiti. È il principale strumento di prova in caso di contestazione di una delibera.
Verbale notarile
Verbale redatto da notaio. È richiesto dalla legge per le assemblee straordinarie delle S.p.A. e in altri casi specifici previsti dalla norma o dallo statuto. Offre un livello di certezza documentale superiore al verbale ordinario.
Voto elettronico
Espressione di voto tramite sistema informatico. Può avvenire in sala (con dispositivi dedicati o con lo smartphone del partecipante) o da remoto. La definizione tecnica è neutra rispetto al mezzo: quello che conta è il rispetto dei requisiti di identificazione, segretezza, immodificabilità e tracciabilità.
Voto per corrispondenza
Espressione di voto anticipata rispetto al momento dell'assemblea, tramite invio postale o elettronico della preferenza. Ammesso solo se previsto esplicitamente dallo statuto.
Voto ponderato
Voto in cui il peso del singolo partecipante non è unitario ma varia in base a criteri statutari: quote sociali detenute, numero di tesserati rappresentati, fascia di rappresentanza. Comune nelle federazioni sportive e in alcune cooperative. Un sistema di voto elettronico deve supportarlo nativamente.
Voto telematico
Sinonimo di voto elettronico, usato prevalentemente nei regolamenti CONI e nelle fonti normative del diritto sportivo. Dove il Codice Civile parla di "mezzi di telecomunicazione", lo Statuto CONI preferisce "voto telematico".
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