Aventi diritto al voto

Gli aventi diritto al voto sono l'insieme delle persone che possono partecipare e votare in un'assemblea. Non coincidono sempre con "tutti i soci": chi rientra in questo elenco lo stabilisce lo statuto, e su quell'elenco si calcolano sia il quorum sia l'esito di ogni votazione.

Cosa significa "avente diritto al voto"

Un avente diritto al voto è un soggetto legittimato, in base allo statuto e ai regolamenti interni dell'ente, a esprimere voto in assemblea. Nella forma più semplice coincide con "socio" o "associato", ma non è sempre così: a seconda del tipo di ente può trattarsi di un socio diretto, di un delegato di un'organizzazione affiliata o di un rappresentante eletto secondo criteri fissati dallo statuto.

La distinzione conta perché ogni verifica formale dell'assemblea, dal quorum di apertura all'esito delle votazioni, si calcola sempre sul numero degli aventi diritto, non su chi è semplicemente presente in sala o collegato da remoto.

Chi stabilisce chi ha diritto di voto

Non esiste una definizione valida per ogni ente allo stesso modo: è lo statuto, insieme a eventuali regolamenti elettorali interni, a fissare i criteri con cui una persona entra o meno nell'elenco degli aventi diritto. Requisiti tipici sono l'iscrizione al libro soci da un certo periodo, il possesso di una quota o di una tessera in corso di validità, oppure l'appartenenza a una categoria specifica prevista dallo statuto.

Chi organizza l'assemblea deve predisporre l'elenco degli aventi diritto prima della convocazione, perché è su quell'elenco che si verificano sia la regolarità della convocazione sia, il giorno stesso, il quorum costitutivo.

Aventi diritto, quorum e deleghe

Il numero degli aventi diritto è la base di calcolo sia del quorum costitutivo, la soglia di presenza che decide se l'assemblea può aprirsi, sia del quorum deliberativo, la soglia di consenso che decide se una delibera è approvata. In un'assemblea con 500 aventi diritto, ad esempio, lo statuto può richiedere una certa percentuale di presenze per la validità dell'apertura e una percentuale diversa di voti favorevoli per approvare un punto all'ordine del giorno.

Un avente diritto che non può partecipare di persona spesso può farsi rappresentare tramite delega, nei limiti e con le modalità che lo statuto stesso definisce: quante deleghe può raccogliere una singola persona e in che forma vanno conferite sono aspetti da verificare caso per caso.

Il caso dei corpi sociali a più livelli

In enti organizzati su più livelli, come una federazione sportiva con società affiliate, l'avente diritto al voto in assemblea non è quasi mai il singolo tesserato, ma un delegato che rappresenta la propria organizzazione affiliata secondo criteri statutari (spesso legati al numero di tesserati). Lo stesso schema, con logiche diverse, si ritrova in cooperative e ordini professionali organizzati per categorie o sezioni: chi si occupa di voto elettronico per federazioni sportive deve quindi verificare due cose insieme, che il votante sia chi dice di essere e che sia davvero legittimato a votare per conto di altri.

Come cambia con il voto elettronico

Un sistema di voto elettronico non modifica i criteri con cui lo statuto definisce chi ha diritto di voto, ma cambia il modo in cui quell'elenco viene verificato il giorno dell'assemblea. L'identificazione certa del votante resta un requisito imprescindibile: per gli enti del Terzo Settore, ad esempio, l'art. 24 del Codice del Terzo Settore, come modificato dalla Legge 104/2024, ammette il voto elettronico proprio a condizione che sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

Con un sistema come Votix, l'elenco degli aventi diritto viene caricato prima dell'assemblea e ogni accesso viene verificato contro quell'elenco: chi presiede vede in tempo reale quanti aventi diritto sono collegati, senza dover incrociare a mano un foglio di presenze con le schede di voto.