Pubblicato il 16 settembre 2026
Perché l'identificazione non è un dettaglio tecnico
Un voto espresso da una persona non autorizzata, o votato due volte con lo stesso accesso, non è solo un errore di conteggio. È un vizio che può portare a impugnare la delibera. Prima di guardare schermi e connessioni, la prima domanda su un sistema di voto elettronico è un'altra: come fa a sapere chi sta votando.
Cosa richiede la legge, forma per forma
La possibilità di votare elettronicamente in assemblea dipende dalla forma giuridica dell'ente, ma le norme seguono lo stesso filo: l'identificazione del votante. Per le SpA l'art. 2370, comma 4 ammette l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, e chi vota così si considera intervenuto all'assemblea. Per le cooperative l'art. 2538, comma 6 prevede la stessa possibilità, con l'avviso di convocazione che deve contenere per esteso la delibera proposta. Per le Srl l'art. 2479-bis ammette l'intervento tramite mezzi di telecomunicazione alle stesse condizioni delle SpA che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Per gli enti del Terzo Settore, l'art. 24 del Codice del Terzo Settore, dopo la modifica della Legge 104/2024, ammette la partecipazione a distanza e il voto elettronico a condizione che sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.
Nessuna di queste norme descrive una tecnologia. Tutte, però, condizionano la validità del voto a distanza alla certezza di chi lo sta esprimendo.
Come si traduce in pratica l'identificazione certa
Nella pratica, un sistema di voto elettronico deve garantire alcuni elementi a prescindere dalla forma giuridica dell'ente: identificazione certa del votante, segretezza del voto quando prevista, immodificabilità del voto espresso, tracciabilità e verbalizzazione delle operazioni. Il primo di questi elementi si traduce in tre condizioni concrete: sapere in anticipo chi sono gli aventi diritto al voto, dare a ciascuno un accesso univoco e non condivisibile, impedire che lo stesso accesso voti due volte sulla stessa delibera. Senza queste condizioni il conteggio finale può anche tornare, ma non è verificabile chi lo ha prodotto.
Identificazione e segretezza non sono la stessa cosa
Un errore comune è confondere l'identificazione del votante con la trasparenza del voto. Sono due cose distinte. Sapere chi ha partecipato alla votazione è un requisito di validità. Sapere come ha votato ciascuno lo è solo nel voto palese. In un voto segreto il sistema identifica con certezza chi ha votato, senza collegare quell'identità al contenuto del voto espresso: il totale resta verificabile, il singolo voto no.
Cosa succede quando l'identificazione manca
Una delibera adottata con un voto in cui l'identità dei votanti non è verificabile è esposta a impugnazione. L'art. 2377, richiamato per le cooperative dall'art. 2519, ammette l'impugnazione delle delibere non prese in conformità della legge o dello statuto da parte di soci assenti, dissenzienti o astenuti, entro novanta giorni dalla delibera. Un dubbio su chi ha votato, sollevato dopo la chiusura dell'assemblea, è più difficile da risolvere di un controllo fatto prima, all'apertura della votazione. I criteri di validità del voto elettronico in generale sono nella guida su quando il voto elettronico in assemblea è valido.
Un accesso per ogni avente diritto
Con Votix ogni partecipante riceve un accesso personale legato all'elenco degli aventi diritto al voto caricato prima dell'assemblea. Nessun accesso condiviso, nessuna possibilità di votare due volte sulla stessa delibera. Richiedi un preventivo per vedere come funziona l'identificazione dei votanti nella tua prossima assemblea.