Il voto elettronico in assemblea è valido? Cosa dice davvero la legge

È l'obiezione che frena più adozioni: e se poi qualcuno impugna la delibera per come si è votato? La risposta esiste ed è precisa, non è una questione di opinioni.

Una domanda legittima, con una risposta precisa

Chi valuta di introdurre il voto elettronico in assemblea, quasi sempre, prima o poi si ferma su questa domanda: se qualcuno contesta l'esito, la delibera regge? È un timore ragionevole, non una scusa per rimandare. Ha anche una risposta chiara: il voto elettronico è valido quando rispetta condizioni precise, previste dalla legge e dalla prassi. Conoscerle prima di votare è quello che separa una delibera solida da una esposta a contestazioni.

Il principio di base

In Italia il voto elettronico assembleare è legittimo quando è previsto dallo statuto o consentito dalla disciplina applicabile all'ente, e quando è rispettata l'identificazione del votante. Sono due condizioni distinte: la prima riguarda l'ente (cosa prevede il suo statuto, o quale norma lo autorizza anche senza una clausola espressa), la seconda riguarda il singolo voto, cioè la certezza su chi lo ha espresso. Mancarne una espone la delibera, non solo il singolo voto.

Quattro condizioni che rendono valido il voto, non solo ammesso

Che una forma giuridica ammetta il voto elettronico non basta a renderlo, di per sé, difficile da contestare: contano anche le condizioni con cui viene raccolto. Nella prassi un sistema di voto assembleare deve garantire l'identificazione certa del votante, la segretezza del voto quando è prevista, l'immodificabilità del voto una volta espresso, e la tracciabilità e verbalizzazione di ogni operazione. Non sono obblighi imposti articolo per articolo per ogni forma giuridica, ma condizioni che la prassi e la giurisprudenza guardano quando una delibera viene messa in discussione: mancarne una lascia un varco a chi vuole impugnare, anche se lo statuto ammetteva il voto elettronico in astratto.

Le norme che lo ammettono, forma per forma

Nelle SpA lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, ai sensi dell'art. 2370, comma 4: chi vota così si considera intervenuto all'assemblea. Per le cooperative vale l'art. 2538, comma 6, con un vincolo in più, l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta perché il voto anticipato sia computabile: il quadro applicato al mondo cooperativo è nella pagina sul voto elettronico per cooperative. Nelle Srl si passa dall'art. 2479, comma 3, per la consultazione scritta, o dall'art. 2479-bis quando si delibera in assemblea. Per gli enti del Terzo Settore l'art. 24 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), come modificato dalla Legge 104/2024, ha ribaltato la regola: il voto elettronico è ammesso di default, salvo che lo statuto lo escluda espressamente, un quadro utile a chi gestisce un'associazione. Per le federazioni sportive affiliate al CONI il voto elettronico non è una possibilità tra le altre: il CONI ha adottato procedure e linee guida per il voto elettronico nelle Assemblee Nazionali Elettive 2025-2028, come spiegato nella guida sull'obbligo CONI per le federazioni sportive.

La deroga temporanea in vigore oggi

A queste norme ordinarie si aggiunge, ancora per qualche mese, una deroga trasversale: l'art. 106 DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, ammette lo svolgimento delle assemblee a distanza con voto elettronico o telematico anche in deroga a diverse previsioni statutarie, per SpA, Srl, cooperative, associazioni e fondazioni tra gli altri. La proroga vigente arriva dal DL 31/12/2025 n. 200, convertito con modificazioni dalla Legge 26/2026, e porta il termine al 30 settembre 2026. È una finestra, non una soluzione definitiva: salvo ulteriori proroghe, dal 1° ottobre 2026 si torna al regime ordinario, quello descritto sopra forma per forma.

Cosa succede se il voto non è valido

Se un'assemblea delibera senza rispettare lo statuto, o senza rispettare le condizioni che lo statuto stesso pone al voto elettronico, la delibera resta esposta all'impugnazione prevista dall'art. 2377: possono agire soci assenti, dissenzienti o astenuti, oltre agli amministratori e agli organi di controllo, entro novanta giorni dalla data della deliberazione. È qui che le quattro condizioni viste sopra smettono di essere teoria: un voto non tracciabile, o un votante non identificato con certezza, è esattamente il tipo di lacuna che rende una delibera vulnerabile in quei novanta giorni.

Verificare prima di votare, non dopo

La validità del voto elettronico non è un'incognita: è una somma di condizioni verificabili prima dell'assemblea, non da discutere dopo. Chi sta ancora decidendo se e come modificare lo statuto trova il dettaglio pratico, clausola per clausola, nella guida su cosa deve prevedere lo statuto per il voto elettronico. Richiedi un preventivo per parlare con Votix di come impostare una votazione che regga, anche se qualcuno la mette in discussione.