Elezione del consiglio direttivo con voto elettronico, cosa cambia davvero

Ogni associazione, cooperativa, ordine professionale o federazione rinnova il proprio consiglio direttivo a scadenza statutaria, in assemblea, con i soci che scelgono i candidati. Il voto elettronico cambia il canale su cui si esprime la preferenza. Non cambia chi può candidarsi né come si conta il risultato.

Un'elezione è un voto diverso da una delibera

Quando l'assemblea approva un bilancio o un regolamento, la scheda ha poche opzioni: favorevole, contrario, astenuto. Quando elegge il consiglio direttivo, la scheda ha tante opzioni quante sono le candidature, spesso con un numero massimo di preferenze che ogni votante può esprimere. Passare al voto elettronico per un'elezione significa configurare la domanda in modo diverso: non una scelta chiusa, ma un elenco di nomi tra cui scegliere. Il resto del meccanismo resta lo stesso: il votante seleziona dal telefono, invia, e il risultato aggiornato appare subito sullo schermo in sala.

Le stesse norme che validano il voto elettronico in assemblea

L'elezione di una carica sociale è comunque una delibera dell'assemblea, quindi vale la stessa base normativa che regola in generale il voto a distanza: l'art. 2370, comma 4 per le SpA, l'art. 2538, comma 6 per le cooperative, l'art. 2479, comma 3 e l'art. 2479-bis per le Srl, l'art. 24 del Codice del Terzo Settore per gli enti iscritti al RUNTS dopo la Legge 104/2024. Fino al 30 settembre 2026, salvo ulteriori proroghe, resta in vigore anche la deroga dell'art. 106 DL 18/2020, che ammette le assemblee a distanza anche quando lo statuto non lo prevede espressamente. Il quadro normativo completo, articolo per articolo, è nella guida sulla normativa italiana sulla votazione elettronica.

Per le federazioni sportive nazionali il discorso ha una base ulteriore: il CONI ha adottato procedure e linee guida per il voto elettronico nelle Assemblee Nazionali Elettive 2025-2028, comprese quelle che rinnovano i consigli direttivi federali. I dettagli sono nella pagina dedicata all'obbligo CONI per le federazioni sportive.

Elezione del consiglio direttivo di un'associazione: RUNTS o no, cambia la norma

Per l'elezione del consiglio direttivo di un'associazione la norma di riferimento dipende dalla sua natura. Se è iscritta al RUNTS come ente del Terzo Settore, si applica l'art. 24 del Codice del Terzo Settore, introdotto dalla Legge 104/2024: salvo diversa previsione dello statuto, gli associati possono partecipare tramite mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, a condizione che sia verificabile l'identità di chi vota. Se l'associazione non è iscritta al RUNTS, vale invece la base generale dell'art. 106 DL 18/2020, che nomina esplicitamente «associazioni e fondazioni» tra i soggetti ammessi al voto a distanza fino al 30 settembre 2026, salvo ulteriori proroghe. In entrambi i casi quorum, scrutinio e voto segreto seguono le stesse regole già descritte.

Il voto segreto per le cariche personali

Quando si eleggono persone, molti statuti richiedono il voto segreto, a differenza delle delibere ordinarie dove spesso basta il voto palese. Un sistema di voto elettronico per un'elezione deve garantire, oltre all'identificazione certa di chi vota, anche la segretezza della preferenza espressa quando lo statuto la richiede: il risultato aggregato per ogni candidato è visibile a tutti, la singola scheda no. È lo stesso principio di tracciabilità e immodificabilità del voto che vale per qualsiasi delibera, applicato a una scheda con più nomi invece che a una domanda chiusa.

Quorum, candidature e scrutinio

Prima di aprire la votazione occorre verificare il quorum costitutivo, cioè che siano presenti abbastanza aventi diritto perché l'assemblea possa deliberare validamente. Sul risultato di ogni candidatura si applica poi il quorum deliberativo o la maggioranza che lo statuto richiede per quella carica. Anche le deleghe contano ai fini di questi calcoli quando lo statuto lo prevede: il funzionamento è lo stesso descritto nella guida su deleghe e voto elettronico in assemblea, compreso il voto ponderato per chi rappresenta più soci.

Al termine, il verbale registra candidati, preferenze e risultato di ogni votazione, con lo stesso automatismo descritto nella guida su come organizzare un'assemblea con voto elettronico: non serve un processo separato per un'elezione rispetto a una delibera ordinaria, cambia solo il contenuto della scheda.

Errori comuni quando si elegge online

Il primo errore è non definire in anticipo quante preferenze può esprimere ogni votante e se può sceglierle da liste diverse (voto disgiunto) o solo da una lista intera: senza queste regole scritte nello statuto o nel regolamento elettorale, il sistema non sa come validare la scheda. Il secondo è aprire la votazione senza aver verificato il quorum costitutivo, così che un'elezione tenuta senza il numero minimo di presenti rischia di essere impugnata. Il terzo è confondere il voto espresso a titolo personale con quello espresso per delega quando si contano i risultati finali, soprattutto se il regolamento fissa un tetto massimo di deleghe per delegato.

Cambia il canale, non le regole

Digitalizzare l'elezione del consiglio direttivo non cambia chi può candidarsi né come si contano i voti: cambia il canale con cui i soci esprimono la preferenza, e con lo stesso canale arrivano un conteggio più rapido e un verbale che si genera da solo. Richiedi un preventivo per capire come Votix gestisce l'elezione delle cariche sociali nella tua prossima assemblea.

Domande frequenti sull'elezione del consiglio direttivo

Come si elegge il consiglio direttivo di un'associazione con il voto elettronico?

Dipende dalla natura dell'associazione: se è iscritta al RUNTS, l'art. 24 del Codice del Terzo Settore (Legge 104/2024) ammette il voto elettronico di default, purché sia verificabile l'identità di chi vota; se non lo è, vale la deroga dell'art. 106 DL 18/2020, che nomina esplicitamente associazioni e fondazioni tra i soggetti ammessi al voto a distanza fino al 30 settembre 2026. In entrambi i casi restano gli stessi requisiti di quorum, scrutinio e, se lo statuto lo richiede, voto segreto.

Il voto per l'elezione del consiglio direttivo deve essere segreto?

Non per legge in generale: dipende da cosa prevede lo statuto. Molti statuti richiedono il voto segreto quando si eleggono persone, a differenza delle delibere ordinarie dove spesso basta il voto palese. Un sistema di voto elettronico per un'elezione deve poter garantire, quando lo statuto lo richiede, che il risultato per candidato resti visibile a tutti mentre la singola scheda resta segreta.

Cosa succede se durante l'elezione manca il quorum costitutivo?

Senza il numero minimo di aventi diritto presenti richiesto dallo statuto, l'assemblea non può deliberare validamente, quindi nemmeno eleggere il consiglio direttivo: un'elezione tenuta senza quorum costitutivo rischia di essere impugnata. L'art. 2377 ammette l'impugnazione delle delibere non prese in conformità della legge o dello statuto entro novanta giorni dalla data della deliberazione, per questo verificare il quorum prima di aprire la votazione è il primo passo, non un dettaglio.

Le deleghe contano per eleggere il consiglio direttivo?

Sì, quando lo statuto lo prevede: le deleghe si sommano ai fini del calcolo del quorum e della maggioranza richiesta per ogni candidatura, con lo stesso meccanismo descritto nella guida su deleghe e voto elettronico in assemblea, incluso il voto ponderato per chi rappresenta più soci.