Pubblicato il 13 aprile 2026
Il voto elettronico assembleare è legale?
Ogni consiglio direttivo, prima o poi, arriva alla stessa domanda: possiamo far votare i nostri soci in modalità elettronica? La risposta breve è sì, il voto elettronico assembleare è legale in Italia. Quella lunga merita attenzione, perché il voto elettronico con valore legale in Italia poggia su norme diverse, stratificate nel tempo, che nel 2026 stanno per cambiare forma.
Il Codice Civile prevede il voto a distanza da oltre vent'anni. Il Decreto Cura Italia ha aperto una finestra temporanea che ha permesso a qualsiasi ente di votare elettronicamente senza toccare lo statuto. Nel frattempo, interventi settoriali hanno reso il voto elettronico strutturale per il Terzo Settore e obbligatorio per alcune federazioni sportive.
Il problema è che molti enti si sono abituati alla deroga emergenziale senza prepararsi al dopo. Il dopo arriva il 30 settembre 2026. Questo articolo spiega cosa dice la normativa, cosa cambia a quella data e come conviene muoversi prima della scadenza.
Il Codice Civile: cosa dice davvero
La base giuridica del voto elettronico assembleare in Italia è nel Codice Civile, non in un decreto emergenziale o in una circolare ministeriale. Tre articoli regolano la materia per le principali forme societarie e associative.
S.p.A. — Articolo 2370, comma 4
Per le Società per Azioni, l'articolo 2370, comma 4, del Codice Civile è chiaro: lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. La norma non pone condizioni tecniche particolari, non richiede una piattaforma certificata né impone un provider specifico. Se lo statuto lo prevede, il voto elettronico è valido.
Il punto critico è proprio quello: lo statuto lo deve prevedere. Un'assemblea che utilizza il voto elettronico senza clausola statutaria si espone a contestazioni sulla validità delle delibere. Il rischio è concreto, soprattutto nelle assemblee dove le maggioranze sono risicate e le minoranze hanno interesse a impugnare.
Cooperative — Articolo 2538, comma 6
Per le cooperative, l'articolo 2538, comma 6, prevede che l'atto costitutivo può consentire che il voto venga espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. Il principio è lo stesso delle S.p.A.: la legge abilita, lo statuto autorizza. Per le cooperative, però, la questione ha un rilievo pratico maggiore. Le basi sociali sono spesso numerose e distribuite sul territorio, e la possibilità di votare a distanza diventa necessaria per garantire la partecipazione effettiva dei soci.
Molte cooperative di grandi dimensioni, specialmente nel settore agroalimentare, del credito cooperativo e dei servizi, hanno già inserito clausole di voto elettronico nei propri statuti. Chi non lo ha fatto opera, fino al 30 settembre 2026, sotto la copertura della deroga emergenziale. Dopo quella data, senza modifica statutaria, le opzioni si riducono.
S.r.l. — Articolo 2479, comma 3
Le Società a responsabilità limitata hanno una disciplina più flessibile. L'articolo 2479, comma 3, prevede che le decisioni dei soci possano essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La norma non menziona esplicitamente i mezzi di telecomunicazione, ma la giurisprudenza e la dottrina prevalente interpretano la consultazione scritta in senso ampio, includendo le modalità elettroniche purché sia garantita l'identificazione del socio e la tracciabilità del voto.
Nelle S.r.l. con pochi soci il problema è spesso più pratico che giuridico: le decisioni si prendono in modo informale e la formalizzazione arriva dopo. In contesti più strutturati, con decine di soci o governance articolata, la votazione elettronica diventa utile per documentare il processo decisionale in modo inoppugnabile.
Per tutte le forme societarie il principio è lo stesso: il Codice Civile consente il voto elettronico, ma lo subordina a una previsione statutaria. Senza quella previsione, la legittimità della delibera è a rischio. La pagina Conformità di Votix raccoglie il quadro normativo completo.
La deroga dell'art. 106 del Decreto Cura Italia
Nel marzo 2020, con il Paese in lockdown e le assemblee in calendario, il legislatore ha introdotto una misura d'emergenza. L'articolo 106 del Decreto Legge 18/2020 (il cosiddetto Decreto Cura Italia), convertito dalla Legge 27/2020, ha permesso a qualsiasi ente (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, consorzi) di tenere assemblee a distanza e far votare i partecipanti con mezzi elettronici, anche senza previsione statutaria.
La norma era pensata come temporanea: un'eccezione al principio generale che richiede l'autorizzazione nello statuto. Aveva una scadenza fissata al 31 luglio 2020. Ma la pandemia non si è risolta in quattro mesi, e la deroga è stata prorogata più volte.
- D.L. 18/2020 (Cura Italia): prima introduzione, scadenza 31 luglio 2020
- D.L. 183/2020 (Milleproroghe): estensione al 31 luglio 2021
- D.L. 228/2021: estensione al 31 luglio 2022
- D.L. 198/2022 (Milleproroghe 2023): estensione al 31 luglio 2023
- D.L. 215/2023 (Milleproroghe 2024): estensione al 31 dicembre 2024
- D.L. 202/2024 (Milleproroghe 2025): estensione al 31 dicembre 2025
- L. 15/2025: ultima estensione nota, scadenza fissata al 30 settembre 2026
Sei anni di proroghe. In questo periodo, migliaia di enti italiani hanno tenuto assemblee con votazione elettronica senza mai modificare il proprio statuto. La deroga lo consentiva: bastava prevedere nella convocazione la possibilità di intervento a distanza e garantire l'identificazione dei partecipanti.
Questa abitudine ha creato un falso senso di sicurezza. Molti consigli direttivi hanno dato per scontato che la proroga sarebbe arrivata di nuovo, come ogni anno. Ma ogni deroga ha un limite, e il legislatore ha segnalato che il 30 settembre 2026 è la data finale. Non è prevista un'ulteriore estensione.
Cosa succede dopo il 30 settembre 2026
Dal 1 ottobre 2026, ogni ente che voglia utilizzare la votazione elettronica assembleare dovrà avere una previsione nel proprio statuto che lo consenta esplicitamente. Chi non ce l'ha torna al regime ordinario: assemblea in presenza, voto per alzata di mano o scrutinio segreto, nessuna partecipazione a distanza.
Per molti enti, questo significa dover modificare lo statuto. E modificare uno statuto non è un'operazione che si fa in un pomeriggio.
Il processo di modifica statutaria
Per le società di capitali, la modifica dello statuto richiede una delibera dell'assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste dalla legge (o dallo statuto stesso, se più restrittive). Per le S.p.A., serve la presenza di almeno la metà del capitale sociale e il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Per le cooperative le regole variano in base a dimensione e tipologia, ma in generale servono maggioranze rafforzate.
Per le associazioni non riconosciute, una categoria molto ampia che include circoli, comitati e associazioni di promozione sociale non iscritte al RUNTS, la modifica statutaria segue le regole dell'atto costitutivo. Di solito è prevista un'assemblea straordinaria con quorum deliberativi specifici.
Il percorso è lo stesso in tutti i casi:
- Il consiglio direttivo (o il CdA) prepara la proposta di modifica.
- Si convoca l'assemblea straordinaria con l'ordine del giorno che include la modifica statutaria.
- L'assemblea delibera con le maggioranze richieste.
- Per le società di capitali, la modifica va iscritta al Registro delle Imprese.
- Per le associazioni iscritte al RUNTS, la modifica va comunicata al registro.
Tra la decisione di procedere e l'efficacia della modifica possono passare facilmente da due a quattro mesi, considerando i tempi di convocazione, eventuali seconde convocazioni per mancato raggiungimento del quorum, e i tempi di registrazione. Per le cooperative con migliaia di soci, i tempi possono allungarsi ulteriormente.
La finestra si sta chiudendo
Chi legge questo articolo ad aprile 2026 ha ancora circa cinque mesi. Sembra molto, ma non lo è. Se l'assemblea ordinaria annuale è in programma per giugno, si può inserire la modifica statutaria come punto all'ordine del giorno. Se l'assemblea è già passata, serve convocare un'assemblea straordinaria ad hoc. E se la prima convocazione va deserta, cosa tutt'altro che rara nelle grandi cooperative e nelle associazioni, si perde un altro mese.
Il consiglio pratico è uno: chi vuole continuare a usare la votazione elettronica dopo il 30 settembre 2026 deve iniziare a muoversi adesso. Non a settembre.
Terzo Settore: la novità strutturale del 2024
In mezzo alle proroghe del Decreto Cura Italia, il legislatore ha fatto anche qualcosa di diverso: ha reso il voto elettronico strutturale per gli Enti del Terzo Settore. La Legge 104/2024, in vigore dal 3 agosto 2024, ha modificato il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) introducendo la possibilità per tutti gli ETS di svolgere assemblee a distanza e di votare con mezzi elettronici.
La differenza rispetto alla deroga del Cura Italia è sostanziale: questa norma non ha scadenza, non è legata all'emergenza sanitaria. È una modifica permanente che si applica a tutti gli enti iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore):
- Associazioni di promozione sociale (APS)
- Organizzazioni di volontariato (ODV)
- Enti filantropici
- Imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso
- Fondazioni del Terzo Settore
Per questi enti, la Legge 104/2024 prevede che l'assemblea possa svolgersi con intervento a distanza e che il voto possa essere espresso per via elettronica, anche se lo statuto non lo prevede esplicitamente. Le condizioni minime sono: identificazione dei partecipanti, possibilità di intervenire nel dibattito in tempo reale e segretezza del voto quando prevista per la tipologia di delibera.
Per gli ETS, la scadenza del 30 settembre 2026 non è un problema. La base giuridica per il voto elettronico è autonoma e permanente. Resta buona prassi inserire una clausola specifica nello statuto, per chiarezza interna e per evitare contestazioni da parte di soci poco informati sulle novità normative. Ma non è un obbligo.
La pagina Conformità raccoglie tutti i riferimenti normativi applicabili agli enti del Terzo Settore.
Federazioni sportive: l'obbligo CONI
Le federazioni sportive nazionali affiliate al CONI sono un caso a sé. Per le assemblee elettive delle federazioni con più di 400 aventi diritto al voto, il voto elettronico non è solo consentito: è obbligatorio.
L'obbligo deriva dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, emanati dal CONI e aggiornati periodicamente. Nelle assemblee elettive (quelle in cui si eleggono presidente e organi direttivi), se gli aventi diritto superano la soglia di 400, la federazione deve adottare un sistema di votazione elettronica che garantisca segretezza del voto, identificazione del votante e tracciabilità del risultato.
È un requisito per la validità dell'assemblea. Una federazione con 500 aventi diritto che elegge il proprio presidente con schede cartacee rischia l'annullamento dell'assemblea e di tutte le delibere adottate.
In pratica, le federazioni sportive hanno bisogno di un sistema di voto elettronico progettato per le assemblee elettive, con gestione delle deleghe, voto ponderato (nelle federazioni il voto di ciascun delegato ha un peso proporzionale alla base associativa che rappresenta) e garanzia di segretezza assoluta.
Le prossime assemblee elettive del quadriennio olimpico 2025-2028 sono già in calendario per molte federazioni. Per chi deve ancora scegliere il sistema, il tempo utile si misura in settimane, non in mesi.
I requisiti tecnici: cosa deve garantire un sistema di voto elettronico
Ad oggi non esiste una legge italiana che elenchi in modo tassativo i requisiti tecnici di un sistema di votazione elettronica assembleare. Nessun decreto attuativo, nessun regolamento AGID, nessun elenco di piattaforme autorizzate. I requisiti esistono, ma derivano dalla giurisprudenza, dalla prassi settoriale e dai principi generali del diritto assembleare.
Cinque requisiti tecnici sono considerati irrinunciabili da chi si occupa di diritto societario o associativo:
1. Identificazione certa del votante
Il sistema deve garantire che chi vota sia effettivamente chi dice di essere. In presenza, l'identificazione avviene tramite documento di identità e firma del foglio presenze. Nel voto elettronico servono meccanismi equivalenti: credenziali personali, codici univoci, link nominativi. Il sistema deve poter dimostrare, anche a posteriori, che ogni voto è stato espresso da un soggetto legittimato.
2. Segretezza del voto (quando prevista)
Non tutte le votazioni assembleari sono a scrutinio segreto. Le delibere ordinarie (approvazione del bilancio, ratifica di decisioni del CdA) si svolgono tipicamente a voto palese. Le elezioni delle cariche sociali, invece, richiedono quasi sempre lo scrutinio segreto. Il sistema deve gestire entrambe le modalità. Nel caso del voto segreto, deve garantire la separazione tecnica tra l'identità del votante e la preferenza espressa: nessun operatore, nessun amministratore di sistema, nessun presidente di assemblea può risalire a come ha votato un singolo partecipante.
3. Immodificabilità del voto
Una volta confermato, il voto non deve poter essere modificato, né dal votante né da terzi. Il sistema registra il voto con un timestamp e un meccanismo che ne garantisce l'integrità, tipicamente un hash crittografico. Se un voto venisse alterato dopo la registrazione, l'hash non corrisponderebbe più e la manipolazione sarebbe rilevabile.
4. Tracciabilità e verificabilità
Il sistema deve produrre un log completo dell'assemblea: chi si è collegato, a che ora, come ha votato (nel caso di voto palese), se ha votato (nel caso di voto segreto, senza rivelare il contenuto del voto), e quando la votazione è stata aperta e chiusa. Questo log è la base del verbale assembleare e deve essere conservato per consentire verifiche successive in caso di contestazioni.
5. Verbalizzazione automatica
L'assemblea deve produrre un verbale: è un obbligo di legge per tutti i tipi di ente. Un sistema di voto elettronico ben fatto genera il verbale in modo automatico, con elenco presenti (e relativi pesi di voto, se applicabili), testo delle mozioni votate, risultati di ciascuna votazione, quorum raggiunti, orario di apertura e chiusura di ciascun seggio. Il verbale deve essere esportabile in formato leggibile e firmabile digitalmente.
Questi cinque requisiti non sono scritti in una legge specifica. Derivano da oltre vent'anni di prassi assembleare, pareri notarili, pronunce giurisprudenziali e linee guida settoriali. Un sistema che li rispetta tutti è utilizzabile in qualsiasi contesto assembleare italiano. Uno che ne trascura anche solo uno si espone a contestazioni. La pagina Conformità di Votix dettaglia come ciascun requisito viene implementato nella pratica.
Cosa NON è obbligatorio (ma fa la differenza)
Nel mercato dei sistemi di voto elettronico circola molta confusione tra ciò che è legalmente richiesto e ciò che è commercialmente utile. Vale la pena distinguere, perché la confusione costa: in termini di budget (si paga per cose che non servono) e di falsa sicurezza (si crede di essere conformi perché si ha una certificazione che la legge non richiede).
SPID e CIE non sono obbligatori
Nessuna norma italiana impone l'uso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica) per il voto elettronico assembleare. SPID e CIE sono strumenti di identità digitale utili in molti contesti, ma il Codice Civile non li menziona. L'obbligo è l'identificazione certa del votante, non l'uso di un sistema specifico di identificazione. Un codice univoco inviato all'indirizzo email registrato del socio, combinato con un PIN personale, soddisfa il requisito nella stragrande maggioranza dei casi. SPID può essere un plus in contesti dove la platea è molto ampia o l'ente vuole un livello di garanzia aggiuntivo, ma non è un requisito di legge.
ISO 27001 non è obbligatoria
La certificazione ISO 27001 (gestione della sicurezza delle informazioni) è uno standard internazionale di qualità. È utile, è seria, è un buon indicatore di maturità organizzativa del fornitore. Ma non è un requisito legale per i sistemi di voto elettronico assembleare in Italia. Nessun tribunale ha mai annullato una delibera perché il sistema di voto non era ISO 27001. Detto questo, in contesti di gare d'appalto o selezione formale del fornitore (tipici degli ordini professionali e delle federazioni) la ISO 27001 può fare la differenza come criterio di valutazione.
Qualificazione ACN non è obbligatoria
La qualificazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN, ex AgID) riguarda i servizi cloud utilizzati dalla Pubblica Amministrazione. I sistemi di voto assembleare per enti privati (società, cooperative, associazioni, federazioni) non rientrano nell'ambito di applicazione. La qualificazione ACN diventa rilevante solo se l'ente è un soggetto pubblico o se il servizio viene erogato a una PA.
GDPR: obbligatorio, ma non specifico per il voto
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) si applica a qualsiasi trattamento di dati personali, incluso quello che avviene durante un'assemblea con voto elettronico. Non è un requisito specifico del voto elettronico, ma un obbligo generale per qualsiasi sistema informatico. In concreto: il fornitore del sistema di voto deve agire come Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, deve conservare i dati in territorio UE e prevedere tempi di conservazione e cancellazione coerenti con le finalità.
SPID, ISO 27001 e qualificazione ACN non sono requisiti legali per il voto elettronico assembleare. Sono differenziatori commerciali: possono pesare in una gara o dare maggiore tranquillità al consiglio direttivo, ma la loro assenza non rende illegittimo il voto. La conformità legale dipende dai cinque requisiti tecnici descritti sopra, non da bollini.
La domanda giusta non è "è legale?" ma "siamo pronti?"
Il quadro normativo italiano sul voto elettronico assembleare è più chiaro di quanto si pensi. Il Codice Civile lo prevede. La Legge 104/2024 lo rende permanente per il Terzo Settore. Il CONI lo impone per le assemblee elettive delle grandi federazioni. Fino al 30 settembre 2026, la deroga dell'art. 106 del Cura Italia copre tutti gli altri casi.
La legalità del voto elettronico non è in discussione. La preparazione degli enti, sì. Chi ha aggiornato lo statuto può continuare a votare elettronicamente senza interruzioni. Chi non lo ha fatto ha cinque mesi per farlo. Gli ETS sono coperti dalla normativa permanente. Le federazioni sportive con più di 400 aventi diritto non hanno scelta: devono usare un sistema elettronico.
La domanda che ogni consiglio direttivo dovrebbe farsi oggi non è "il voto elettronico è legale?" (lo è) ma "siamo pronti a usarlo in modo conforme dopo il 30 settembre?".
- Verificare lo statuto. C'è una clausola che autorizza il voto a distanza con mezzi elettronici? Se non c'è, serve una modifica statutaria, e il tempo per farla è adesso.
- Scegliere un sistema conforme. Che garantisca identificazione, segretezza quando necessaria, immodificabilità, tracciabilità e verbalizzazione automatica. Non servono certificazioni obbligatorie, servono requisiti tecnici solidi. La pagina Conformità di Votix li elenca tutti.
- Pianificare per tempo. Configurare un sistema di voto elettronico per un'assemblea richiede settimane, non giorni. L'elenco soci va caricato, le mozioni vanno preparate, le deleghe vanno gestite, il test va fatto.
Il 2026 è l'anno in cui il voto elettronico assembleare smette di essere un'eccezione emergenziale e diventa una scelta consapevole. Chi si muove adesso arriva preparato. Chi aspetta rischia di trovarsi a ottobre con un'assemblea in calendario e nessuna base giuridica per farla a distanza.
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