Pubblicato il 14 agosto 2026
Non tutte le forme giuridiche partono dallo stesso punto
La legge italiana non tratta il voto elettronico assembleare con lo stesso blocco di regole per tutti: cambia a seconda che l'ente sia una SpA, una cooperativa, una Srl o un ente del Terzo Settore. In alcuni casi lo statuto deve prevederlo espressamente perché sia ammesso. In altri, dal 2024, è vero l'opposto: il voto elettronico è ammesso di default, e serve una clausola esplicita per escluderlo. Chi sta valutando di adottarlo dovrebbe partire da qui, prima ancora di guardare a una piattaforma.
Società per azioni: l'art. 2370, comma 4
Per le SpA lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione oppure l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi vota in questo modo si considera intervenuto all'assemblea a tutti gli effetti. La norma parte da "può": senza una previsione statutaria in tal senso, il voto elettronico non è automaticamente ammesso, va introdotto con una modifica.
Cooperative: l'art. 2538, comma 6
Per le cooperative la logica è simile ma con un vincolo procedurale in più: l'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, ma in quel caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I voti espressi in anticipo non si computano se in assemblea vengono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso. È un dettaglio che pesa nella pratica: chi organizza l'assemblea deve preparare per tempo il testo esatto delle delibere, non solo l'ordine del giorno in forma sintetica. Il quadro completo, con gli esempi tipici di una cooperativa, è nella pagina dedicata al voto elettronico per cooperative.
Srl: l'art. 2479, comma 3 e l'art. 2479-bis
Nelle Srl l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento della decisione e il consenso a essa. In mancanza di questa previsione, e comunque per alcune materie riservate o su richiesta di un amministratore o di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, si passa alla deliberazione assembleare disciplinata dall'art. 2479-bis: qui l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione e il voto elettronico sono ammessi se lo statuto lo prevede, secondo l'orientamento notarile prevalente, alle stesse condizioni delle SpA che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Terzo Settore: con la Legge 104/2024 la regola si è ribaltata
Per gli enti del Terzo Settore il punto di partenza è diverso da tutti gli altri. L'art. 24 del Codice del Terzo Settore, come modificato dalla Legge 104/2024, stabilisce che salvo diversa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo, gli associati possono partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota. È il silenzio dello statuto, qui, a non essere un ostacolo: serve una clausola esplicita solo per vietarlo, non per ammetterlo. Fa eccezione il voto per corrispondenza, che per il Terzo Settore continua a richiedere un'espressa previsione statutaria. La distinzione conta per chi gestisce un'associazione: cambia se il primo passo è scrivere una clausola o solo verificare che non ce ne sia una che lo impedisce.
La deroga temporanea che oggi semplifica le cose
Sopra queste regole ordinarie si aggiunge, ancora per qualche mese, una deroga trasversale: l'art. 106 DL 18/2020 ("Cura Italia"), prorogato fino al 30 settembre 2026, ammette lo svolgimento delle assemblee a distanza con voto elettronico o telematico anche in deroga a diverse previsioni statutarie. Si applica a SpA, Srl, cooperative, associazioni e fondazioni, tra gli altri. Nella pratica, oggi un ente può votare elettronicamente anche senza aver ancora modificato lo statuto, appoggiandosi a questa deroga. Ma è una finestra temporanea, non una soluzione definitiva: salvo ulteriori proroghe, dal 1° ottobre 2026 si torna al regime ordinario, quello descritto nei paragrafi precedenti. Chi vuole continuare a votare elettronicamente oltre quella data, in un ente dove lo statuto non lo prevede ancora, farebbe bene a portare la modifica in assemblea prima che la deroga scada.
Cosa scrivere, in pratica, in una clausola statutaria
Le norme fin qui viste dicono se il voto elettronico è ammesso, non come deve essere condotto nel dettaglio: quello è compito della clausola stessa e, a valle, della piattaforma scelta. Nella prassi una clausola solida richiama alcuni requisiti ricorrenti: identificazione certa del votante, segretezza del voto quando prevista, immodificabilità del voto una volta espresso, tracciabilità e verbalizzazione di ogni operazione. Non sono obblighi imposti articolo per articolo, ma condizioni che rendono la delibera più difficile da contestare in un secondo momento. Conviene scriverli in termini generici, legati al risultato da garantire, senza vincolarsi a una tecnologia o a un fornitore specifico: lo statuto si modifica raramente, la piattaforma può cambiare prima.
Cosa succede se la delibera non rispetta lo statuto
Se un'assemblea delibera votando elettronicamente senza che lo statuto lo consenta, o senza rispettare le condizioni che lo statuto stesso pone, la delibera resta esposta a impugnazione. L'art. 2377 prevede che le deliberazioni non prese in conformità della legge o dello statuto possano essere impugnate da soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dagli organi di controllo entro novanta giorni dalla data della deliberazione. È la ragione concreta per cui vale la pena verificare la clausola prima di votare, non dopo un'elezione o una delibera già chiusa.
Prima la clausola, poi la piattaforma
Verificare cosa prevede oggi lo statuto, e cosa serve aggiungerci, è il passaggio che precede la scelta di come votare. Il quadro completo delle norme applicabili, forma giuridica per forma giuridica, è nella guida sulla normativa italiana sulla votazione elettronica. Richiedi un preventivo per parlare con Votix di come impostare la votazione della tua prossima assemblea, una volta chiarito cosa serve nello statuto.